Legislazione

Dal 26 giugno 2016, in base alle disposizioni della Legge 177/2012 (che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008), e visto il D.M. 82/2015, tutti gli obblighi relativi al rischio di potenziale ritrovamento di ordigni inesplosi sono definitivamente efficaci. In particolare:

  • Nell’elenco dei “rischi” soggetti a valutazione del rischio (e alla redazione del conseguente documento) contenuto nel Titolo I, Art. 28 c.1 vengono aggiunti i “rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni inesplosi nei cantieri temporanei o mobili”.
  • Nell’elenco delle opere che comportano “rischi particolari” contenuto nell’Allegato XI sono aggiunti i “lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
  • Il coordinatore per la progettazione ha l’obbligo di valutare, all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenuti durante le attività di scavo nei cantieri (art. 91 c. 2. bis) sia a terra che a mare, disposizione contenuta anche nell’art. 100 e nei contenuti minimi del PSC (allegato XV punto 2.2.3 lettera b-bis).

Essendo un contenuto minimo del PSC, la valutazione deve essere sempre effettuata, anche al fine di escludere la possibilità di un suo ritrovamento. Tale valutazione, nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento, può essere effettuata, ad esempio, sulla base dei dati disponibili:

  • Analisi storiografica;
  • Fonti bibliografiche di storia locale
  • Fonti conservate negli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali di protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
  • Fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli competenti rispettivamente per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e insulare Reparto Logistico della Marina Militare di Napoli per le attività a mare;
  • Stazioni dei Carabinieri;
  • Aerofototeca Nazionale di Roma;
  • Vicinanza a linee stradali, ferrovie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
  • Eventuali aree precedentemente bonificate vicine a quelle in esame;

E, in ogni caso, la valutazione documentale, se “insufficiente per la scarsità dei dati disponibili, può essere integrata da analisi strumentali”.

Va inoltre sottolineato che attualmente non esiste una mappatura ufficiale completa di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di eventuali ordigni.

 

Normativa vigente

La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dai seguenti articoli:

  • Art. 28 del D. Lgs. 81/2008, rientrando nel campo di applicazione del Titolo IV del suddetto decreto;
  • D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare;
  • D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

 

Direttiva BSS (Nuova edizione Dic. 2024)

Il Decreto Legislativo 66/2010 – Codice dell’Ordinamento Militare -, all’art. 22 comma 1 lettera c-bis, assegna al Ministero della Difesa la competenza in materia di bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici.

Inoltre, il Decreto Ministeriale del Ministro della Difesa del 28 febbraio 2017 individua la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa come responsabile della direzione, del coordinamento e del controllo delle attività sistematiche di bonifica bellica terrestre e subacquea, che a scopo precauzionale vengono svolte sul territorio nazionale dai soggetti interessati attraverso imprese che impiegano personale specializzato.

Un ulteriore atto normativo che ha alimentato l’interesse per le problematiche relative alle bonifiche belliche è la Legge n. 177/2012, che nel modificare l’art. 91 del D.Lgs. n. 9 aprile 2012, ha introdotto una serie di modifiche al Codice Civile. 91 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica di ordigni bellici, ha stabilito che la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni inesplosi rinvenuti durante le attività di scavo nei cantieri sia effettuata dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).

Pertanto, qualora il coordinatore per la progettazione intenda effettuare la bonifica preventiva del sito in cui è ubicato il cantiere, il committente dovrà provvedere all’ingaggio di un’impresa specializzata che svolgerà l’attività di ricerca di residuati bellici sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente (Comando Logistico della Marina Militare) e attraverso provvedimenti di vigilanza e misure di sorveglianza degli organi competenti del Ministero della Difesa.

La direttiva intende disciplinare l’iter per il rilascio del parere vincolante ai fini dell’esecuzione delle attività di Bonifica Sistematica Subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici. Essa prescrive una linea d’azione generale, indicando le priorità da rispettare, gli obiettivi da raggiungere e i fattori da considerare.

Per quanto non espressamente indicato e immediatamente riferito alla materia specifica si fa riferimento alla normativa vigente per tutti gli aspetti amministrativi, civili e penali ad essa connessi.

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